COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE
Rag. Maria Teresa Bernardi - Presidente
Dott. Carlo Barbolini Cionini
Dott. Franco Bertoli
Consigliere Delegato dal Consiglio: Dott. Alessandro Cavani
Uno dei compiti che il D.Lgs. 139 del 28/6/2005 ha affidato agli Ordini è l’espressione del parere di conformità alla Tariffa Professionale delle parcelle predisposte dagli iscritti per le attività svolte nei confronti della clientela. Questa attività ha lo scopo di verificarne il corretto utilizzo ed il Presidente, su delibera Consiliare, rilascia apposita certificazione dopo un iter istruttorio da parte della Commissione Opinamento Parcelle istituita dal Consiglio dell’Ordine.
In particolare, di seguito si riporta un breve excursus sulla successione temporale delle relative disposizioni normative riguardanti le nostre tariffe professionali:
- il D.P.R. n. 645 del 10/10/1994, riguardante la Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti e il D.P.R. n. 100 del 6/3/1997, relativo alla Tariffa Professionale dei Ragionieri, sono rimasti entrambi in vigore fino al 29/10/2010. Successivamente il D.M. n. 169 del 2/9/2010 è entrato in vigore dal 30/10/2010 introducendo la nuova Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ha avuto validità fino al 23/1/2012;
- l’art. 9 del D.L. 24/1/2012 n. 1 (Decreto Liberalizzazioni) ha disposto l’abrogazione delle Tariffe Professionali, cui ha fatto seguito il D.M. n. 140 del 20/7/2012;
- il D.M. n. 140 del 20/7/2012, che è lo strumento messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che disciplina i nuovi criteri cui parametrare gli onorari per gli incarichi conclusi o assunti dal 24/1/2012. Trattasi del regolamento relativo alla determinazione dei parametri (le nostre attività sono affrontate negli articoli da 15 a 29, con il richiamo ai riquadri da 1 a 11 della Tabella C), per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale qualora fosse chiamato ad esprimersi in materia di compensi (non concordati) per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia.
Dopo l’abrogazione delle tariffe e per gli incarichi conclusi o assunti dal 24/1/2012, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale, il Consiglio dell’Ordine può esprimere un parere di congruità.
L’applicazione dei provvedimenti in materia di tariffe professionali si può così riassumere:
Provvedimento |
Validità per Opinamento |
Parere di congruità |
|
D.P.R. 695/1994 D.P.R. 100/1997 |
fino al 29/10/2010 |
|
|
D.M. 169/2010
|
|
dal 30/10/2010 al 23/1/2012 |
|
D.M. 140/2012
|
|
|
dal 24/1/2012 |
Si segnala inoltre che il D.L. 1/2012 permetteva l’esistenza del compenso preconcordato con il cliente anche in forma non scritta, ma l’art. 1 comma 150 della Legge 124 del 4/8/2017 ha modificato il comma 4 dell’art. 9 del citato D.L. 1/2012, inserendo l’obbligatorietà del preventivo in forma scritta o digitale, senza comunque prevedere eventuali sanzioni applicabili nei confronti dei professionisti, al quale rimane possibile vedersi riconoscere un compenso a fronte di istanza rivolta al Giudice, eventualmente preceduta dal parere rilasciato sulla base del D.M. 140/2012.
Scarica modulistica per richiesta parere ex art. 2233 da utilizzare per prestazioni successive all'abrogazione della tariffa professionale
Scarica schema conforme da allegare alla richiesta parere
Modulistica da presentare all'Ordine per la "Richiesta di Opinamento della Parcella" solo per prestazioni antecedenti o in corso alla data del 23/01/2012”
Per eventuali chiarimenti si pregano i Colleghi di prendere contatto con i membri della Commissione.