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Si riportano di seguito le risposte del Consiglio Nazionale a specifici quesiti di interesse della categoria avanzati dai Consigli degli Ordini Locali.
PO 58-2022 Taranto
L’assunzione di un rapporto di lavoro subordinato full time sia pure a tempo determinato presso una pubblica amministrazione comporta l’incompatibilità con il contestuale svolgimento della
professione
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PO 44-2022 Sondrio
L’esercizio della professione di maestro di sci in conseguenza dell’iscrizione al corrispondente albo professionale non risulta incompatibile, ai sensi del citato art. 4, co, 1, OP, con
l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile poiché tale professione non è espressamente inclusa nell’elencazione ivi prevista
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PO 47-2022 Terni
L’esonero dall'obbligo di formazione professionale può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni:
- non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
Il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità è da ritenersi oggetto proprio della professione e quindi la terza condizione non può ritenersi soddisfatta.
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PO 51-2022 Pordenone
La legge con riferimento al periodo di tirocinio effettuato sotto la vigenza dei previgenti ordinamenti, configura in capo al soggetto un vero e proprio diritto al riconoscimento del tirocinio svolto e al sostenimento dell’esame di Stato, purché in possesso anche di uno dei titoli di studio richiesti dai commi 4 e 5 dell’art. 71 del d.lgs. 139/2005 per l’accesso all’esame, rispettivamente, da dottore commercialista (sezione A) e da esperto contabile (sezione B).
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PO 2-2022 Grosseto
Può essere considerata valida ai fini del tirocinio l’attività di lavoro subordinato prestata dal tirocinante a favore del dominus, purché si tratti ovviamente di attività relativa a quelle di pertinenza della professione e sia rispettato il requisito dell’assiduità richiesto dall’articolo 1, D.M. 7 agosto 2009, n. 143, vale a dire 20 ore settimanali.
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PO 60-2022 Torino
Al fine di informare gli iscritti sulle modalità di presentazione delle candidature, il Consiglio dell’Ordine può utilizzare qualsiasi mezzo utile previsto per legge, come ad esempio la PEC, raccomandata a/r, pubblicazione sul sito Internet e su un giornale locale.
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PO 254-2021 Vicenza
E' stato chiesto se l’incarico di componente del collegio sindacale di società o di revisione legale possa essere affidato a una STP, di modo che l’incarico venga conferito alla STP, ma eseguito materialmente dal socio professionista in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, previamente individuato nella delibera di nomina.
Nel PO in oggetto è stato invece ritenuto che l’incarico di sindaco sia esclusivamente di tipo personale. Non essedo precluso al socio di STP esercitare la propria attività anche a titolo individuale, egli potrà essere sempre nominato componente di collegio sindacale ovvero sindaco unico di s.r.l. al di fuori della compagine societaria cui appartiene.
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PO 63-2022 Roma
L’avere ricoperto in precedenza per due volte consecutive il ruolo di componente del Consiglio di Disciplina non è motivo ostativo alla ripresentazione della propria candidatura.
PO 31-2022 Trento
Pur in assenza di specifiche disposizioni sul punto, la soggettività giuridica del socio per finalità di investimento – vale a dire della SRL che, nel caso de quo, detiene il 10% del capitale sociale della STP ma che è partecipata per l’intero da due dei tre soci professionisti della STP - non può valere in chiave elusiva, così da risultare vanificata, ancorché indirettamente, la portata del divieto espresso nell’art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 ("La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.")
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PO 54-2022 Milano
I corsi seguiti sul portale FAD del MEF dagli Iscritti “anche” nel registro dei Revisori contabili “al fine di regolarizzare il debito formativo MEF degli anni 2017 - 2018 – 2019”, non sono validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili.
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